LA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
La vendita di beni di consumo
Gli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo disciplinano i diritti del consumatore/acquirente in presenza di difetti sul bene acquistato
Tale normativa si applica ai contratti di vendita di beni di consumo usati (tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo, e limitatamente agli effetti non derivanti dall'uso normale dell'oggetto acquistato), ai contratti di permuta, ed ad ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni di consumo da fabbricante a consumatore.
Art. 128
Ambito di applicazione e definizioni.
[I]. Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonchè quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricante o produttore.
[II]. Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nelle relative pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita
[III]. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, ovvero: idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, conformi alla descrizione del venditore e in possesso delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può attendersi dalla natura del bene e dalle dichiarazioni pubbliche sul bene fatte dal venditore, dal produttore o dall'agente o dal rappresentante per esempio mediante pubblicità o le etichette, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e da questi comunicato al venditore che l'abbia accettato anche per fatti concludenti.
a) Non vi è difetto di conformità se: il consumatore conosceva il difetto al momento della conclusione del contratto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche se dimostra: che non le conosceva e non poteva conoscerle con l'ordinaria diligenza, che la dichiarazione è stata corretta prima della conclusione del contratto in modo conoscibile al consumatore, che la decisione di acquisto del consumatore non è stata influenzata dalla dichiarazione.
b) In caso di imperfetta installazione. Se l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità, il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione è equiparato al difetto di conformità del bene. Se l'installazione è effettuata dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza nelle istruzioni di installazione, il difetto di conformità che deriva dall'installazione è equiparato al difetto di conformità.
a) Il venditore è responsabile per qualunque difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene ed il consumatore ha il diritto al ripristino della conformità del bene a spese del venditore (in particolare: spedizione, mano d'opera e materiali necessari per rendere conformi i beni), mediante riparazione o sostituzione entro un congruo termine, ovvero alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
La scelta tra la sostituzione e la riparazione spetta al consumatore, salvo che il rimedio scelto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro (l'eccessiva onerosità del rimedio si deve verificare in relazione al valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto, dell'entità del difetto e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore).
b) Riduzione del prezzo o risoluzione del contratto possono essere chieste se:
riparazione e sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
il venditore non provvede a riparazione o sostituzione entro un congruo termine;
la sostituzione o la riparazione operata ha arrecato danni notevoli al consumatore.
Se il difetto è lieve: l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione danno diritto unicamente alla riduzione del prezzo, e non alla risoluzione del contratto.
Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può proporre un rimedio alternativo al consumatore, ma resta obbligato alla scelta preventivamente operata da questo o al rimedio diverso scelto successivamente dal consumatore.
Il venditore finale responsabile nei confronti del consumatore per un difetto di conformità imputabile ad azioni o omissioni di un precedente anello della catena contrattuale distributiva, del produttore del bene o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile. Il diritto di regresso è rinunciabile ed è ammesso patto contrario. L'azione di regresso del venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi a favore del consumatore può esercitare il regresso entro un anno dall'esecuzione della prestazione.
Il difetto deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna del bene. La denuncia al venditore del difetto da parte del consumatore deve essere effettuata entro 2 mesi dalla scoperta.
Non è necessaria la denuncia se il rivenditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
I difetti che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna si presumono già esistenti a tale data, salvo che ciò non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità.
L'azione per far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene, salvo il caso del compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, il quale può far valere i proprio diritti se ha denunciato il vizio entro due mesi dalla scoperta ed entro 26 mesi dalla consegna del bene.
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella pubblicità. Contenuto minimo della garanzia:
l'indicazione che il consumatore è il titolare dei diritti di cui gli artt. 128 e seguenti Codice del Consumo e che la garanzia li lascia impregiudicati;
l'oggetto della garanzia;
modalità di azione, durata, estensione territoriale e denominazione e domicilio del soggetto che la offre.
A richiesta del consumatore deve essere disponibile in forma scritta ed in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di altre lingue.